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Lavoro - Previdenziale

Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.

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30 aprile 2021

TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE DAL DECRETO SOSTEGNI

Pubblicate le attese istruzioni dell'INPS

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 72 del 29 aprile 2021. In essa sono ricapitolate le norme che disciplinano la concessione delle integrazioni salariali previste dal decreto Sostegni e le modalità di raccordo di queste con i periodi d’integrazione salariale pregressi, disciplinati dalla legge di Bilancio 2021.

 

Dunque, i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (art. 8 c. 1 decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41). Invece, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 8 c. 2 decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41).

 

L’INPS chiarisce anche un punto che ha suscitato molte perplessità e dubbi fra gli addetti ai lavori: la prima settimana di copertura prevista dal citato decreto Sostegni ha inizio dal 29 marzo 2021. I datori di lavoro che hanno già trasmesso la domanda d’integrazione con causale “COVID 19 – DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, potranno inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. In aggiunta, nel campo note delle domande integrative di Assegno Ordinario dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

 

Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande, sia ordinarie che integrative, contenenti periodi di integrazione ricadenti nei mesi di marzo e aprile, è fissato al 31 maggio 2021.

 

Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

 

Per maggiori e più specifiche indicazioni si rinvia alla lettura del testo integrale della circolare in oggetto.

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30 aprile 2021

CONGEDO 2021 PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

L'INPS rilascia la procedura per la presentazione delle domande

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Nel messaggio n. 1752 del 29 aprile 2021, l’INPS espone le istruzioni per la richiesta del congedo 2021 per  per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, così come previsto dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

 

Per quanto attiene alla misura, ai beneficiari e alle situazioni che danno diritto alla prestazione in oggetto, si rimanda alla lettura della circolare n. 63/2021, a cui è stato dedicato un nostro articolo, reperibile qui.

 

Quanto alla domanda di “Congedo 2021 per genitori”, essa deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

 

  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;

  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • tramite i Patronati.

 

L’Istituto ricorda anche che è possibile convertire nel congedo in parola gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale già fruiti nel periodo 1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021, così come pure i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica in oggetto. In entrambe le situazioni sarà necessario presentare apposita domanda di “Congedo 2021 per genitori”, senza necessità di annullare le precedenti richieste.

28 aprile 2021

Decontribuzione per Contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS

l'INPS fornisce le istruzioni per l'ammissione allo sgravio delle imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020
 

Con il messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021, l’INPS ammette alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020, il cui elenco è reperibile nell’allegato unito al messaggio.

 

L’INPS avvisa che la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione 1W – “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

 

Nel messaggio l’INPS fornisce le indicazioni utili alla corretta compilazione dei flussi Uniemens da parte delle aziende interessate.

23 aprile 2021

Congedo straordinario

La misura dell’indennità economica ed accredito figurativo per il 2021
 

Il congedo straordinario pari a due anni (basato sull’art. 42, comma 5 del Dlgs n. 151/2001), che spetta ai familiari di portatori di handicap, è indennizzato dall’INPS ed è anticipato con periodicità mensile da parte del datore di lavoro (v. circ. INPS n. 14 del 15/1/2007). La misura dell’indennità è pari alla retribuzione dell’ultima mensilità immediatamente precedente il congedo, comprensiva dell’incidenza delle mensilità aggiuntive e di tutte le altre competenze plurimensili.

 

Tale indennità deve comunque essere contenuta nei limiti di un massimale annuo, inizialmente fissato, per l’anno 2001, in euro 36.151,98, in seguito annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

 

Concorre alla formazione del limite complessivo annuale non solo l’indennità erogata direttamente al dipendente, ma anche la contribuzione figurativa che l’istituto riconosce per questa tipologia di assenza.

 

L’INPS, con la circolare n. 68 del 22 aprile 2021, ha comunicato, per l’anno 2021 e sulla base della variazione dell’indice Istat del +0,0%, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

23 aprile 2021

CONGEDO PARENTALE

I nuovi limiti di reddito per l'indennizzabilità

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L’INPS ha pubblicato i valori per le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi nella circolare n. 68 del 22 aprile 2021.

 

Per i periodi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) fruiti oltre i sei mesi (complessivi tra i due genitori) e per quelli goduti tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ai sensi dell’art. 34, comma 3, del d.lgs. 151/2001).

In base al decreto Interministeriale 16 novembre 2020, che stabilisce nella misura del +0,0% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2021, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2021 è pari a euro 6.702,54.

 

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001, nel senso che il genitore che nel 2021 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione:

 

Per il 2021 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a euro 16.756,35 (=6.702,54 x 2.5). L’INPS si riserva di comunicare il valore definitivo di tale importo annuo per il 2021, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio testé indicato.

 

L’INPS si riserva di comunicare, per l’anno 2020, il valore definitivo dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico, qualora risulti diverso rispetto a quello provvisorio sopra riportato.

22 aprile 2021

Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena o DAD

L'INPS emana ulteriori istruzioni

Facendo seguito alla circolare n. 63 del 14 aprile 2021, che trattava del congedo in argomento, l’INPS ha pubblicato il messaggio n.1642 del 22 aprile 2021, con il quale comunica che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

19 aprile 2021

Integrazioni salariali Covid-19 senza scoperture tra marzo e aprile

L'annuncio dell'INPS in un comunicato stampa

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In un comunicato stampa pubblicato venerdì 16 aprile 2021 sul suo sito istituzionale, l’INPS annuncia che sarà presto diramata una circolare, scritta su conforme parere del Ministero del Lavoro, la quale chiarirà che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

 

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

 

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

 

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione verrà chiarito che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

 

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

16 aprile 2021
REGIME FISCALE SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI

L'Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo F24-ELIDE per l'adesione

Con la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24-ELIDE, degli importi per l’adesione al regime speciale dei lavoratori cosiddetti “impatriati”.

 

L’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, infatti, proroga per ulteriori 5 periodi d’imposta il regime speciale agevolato per i lavoratori sopra citati, che prevede una tassazione del 50%, o del 10% del reddito, in presenza dei requisiti specificati allo stesso comma 3-bis. Tali soggetti, dunque, potranno aderire al regime agevolato, previo il versamento di un importo pari al 10 o 5 per cento dei redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell’agevolazione.

Tali importi si potranno versare – secondo quanto già stabilito da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 marzo 2021 – mediante il modello di pagamento F24, senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Il medesimo provvedimento stabilisce anche che  tale versamento dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione in parola. Per coloro i quali tale periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, è possibile effettuare il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento citato.

 

In conclusione, i codici F24 ELIDE istituiti sono:

 

  • 1860 – “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a) del DL n. 34 del 2019″;

  • 1861 – “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b) del DL n. 34 del 2019″.

 

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE sarà opportuno indicare i seguenti dati:

 

  • sezione CONTRIBUENTE: dati anagrafici e CF lavoratore;

  • sezione ERARIO ED ALTRO:

    • nel campo tipo: indicare la lettera R;

    • nel campo elementi identificativi: se applicabile, indicare il CF del datore di lavoro al quale il lavoratore chiederà l’applicazione del regime agevolato;

    • nel campo codice: indicare il codice tributo come sopra indicato;

    • nel campo anno di riferimento: indicare l’anno del primo periodo d’imposta in cui si fruisce dell’agevolazione in parola nel formato “AAAA”;

    • nel campo importi a debito versati: indicare l’importo dovuto.

16 aprile 2021

CONGEDO 2021 PER GENITORI

L'INPS fornisce le prime istruzioni per l'istituto spettante ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato
 

Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS emana le istruzioni amministrative sul “Congedo 2021 per genitori”, destinato ai lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, o disabili in situazione di gravità (art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992).

 

A partire dal 13 marzo e fino al 30 giugno 2021, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di 14 anni, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale, la recente normativa ha introdotto un congedo indennizzato per i genitori, dipendenti del settore privato (art. 2, DL 13 marzo 2021, n. 30). In caso di disabilità (accertata secondo i dettami della legge n. 104/92, art. 4 c. 1) non sussiste alcun limite di età del figlio ai fini della fruizione del beneficio.

 

Il congedo 2021 per genitori, spetta nell’ipotesi in cui non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile e comunque in alternativa all’altro genitore convivente col figlio, o non convivente nel caso della disabilità grave. La fruizione del congedo è unicamente giornaliera.

 

Tale congedo è retribuito con un’indennità pari al 50% della retribuzione (nelle modalità tipiche previste per il congedo parentale) e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Inoltre il DL n. 30/2021 prevede che sia possibile astenersi dal lavoro per le motivazioni sopra citate anche per i genitori di figli con età compresa tra 14 e 16 anni, ma senza diritto ad alcuna indennità o copertura figurativa: in questi casi sarà sufficiente presentare domanda al proprio datore di lavoro.

 

Per beneficiare dell’indennizzo, il lavoratore dovrà inviare apposita domanda telematica tramite portale WEB, contact center integrato o patronato. Il lavoratore dovrà altresì presentare domanda di Congedo 2021 per genitori anche qualora stia già fruendo del congedo parentale, richiesto in precedenza. Tali periodi saranno quindi convertiti nel Congedo 2021 per genitori. Al momento, ammette l’INPS, non è ancora operativo il canale previsto per l’invio di tali domande; con successivo messaggio l’Istituto darà notizia della sua implementazione. Le domande si potranno inviare successivamente, mentre i datori di lavoro, potranno già conguagliare l’indennizzo richiesto dai propri dipendenti secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 della circolare INPS n. 63/2021.

15 aprile 2021

INTEGRAZIONI SALARIALI PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale CIGO, CIGD e ASO tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig

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Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021, l’INPS descrive le modifiche apportate dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 (c.d. “Sostegni”), alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Istituto o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.

 

Il decreto Sostegni ha infatti sia introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia previsto modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.

 

Specificatamente, il comma 5 dell’articolo 8 del decreto stabilisce che per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo articolo 8 e, dunque, decorrenti dal 1° aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato

UniEmens-Cig.

 

L’Istituto ricolloca il nuovo flusso Uniemens-Cig nell’ambito di un processo di semplificazione che ha recentemente più volte investito la richiesta di pagamento diretto relativo a trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO): dall’eliminazione della dichiarazione relativa alla comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda, alla possibilità di utilizzare il nuovo flusso Uniemens-Cig anche per quelle domande di pagamento diretto per le quali l’azienda abbia richiesto il pagamento diretto con anticipo del 40%. Restano, esclusi dall’ambito di applicazione della norma solamente i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato.

 

Quanto ai termini di trasmissione del nuovo flusso Uniemens-Cig, l’INPS conferma che in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

L’INPS poi stabilisce una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 a pagamento diretto. Quindi, si prevede una prima fase di durata semestrale in cui l’invio dei dati potrà essere effettuato alternativamente o con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig o con il vecchio modello SR41. Sarà il datore di lavoro ad effettuare la scelta in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Tutte le richieste di pagamento successive alla prima e riferite allo stesso Ticket dovranno essere inviate con la medesima modalità utilizzata per il primo invio. A regime, poi, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi figurativi connessi ai trattamenti COVID-19 avverrà esclusivamente con il flusso UniEmens-Cig.

 

Inoltre, afferma l’INPS, dato il carattere sperimentale del periodo transitorio di cui sopra, al fine di valutarne l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale, sarà consentito, fin da subito, utilizzare il nuovo flusso UniEmens-Cig anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale richiesti con causali ordinarie.

 

Per le istruzioni dettagliate sulla compilazione del flusso Uniemens-Cig, si rimanda alla lettura della circolare n. 62/2021. Inoltre è possibile scaricare una guida dell’INPS sulla struttura e composizione del nuovo flusso Uniemens-CIG al seguente link.

12 aprile 2021

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI SOTTO I 36 ANNI

Le prime indicazioni dell'INPS sulla misura introdotta nel Bilancio 2021

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Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo in oggetto.

La misura in parola è stata introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021 al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile: l’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, infatti, che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero strutturale per l’assunzione di giovani sotto i 30 anni introdotto dalla legge di Bilancio 2018, sarà riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

 

Il comma 11 del medesimo articolo eleva la durata dell’esonero a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 

Il comma 12 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 ha inoltre disposto che: “In deroga all’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva”.

 

Il comma 13 del predetto articolo 1, stabilisce poi che: “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. In parole semplici, l’esonero maggiorato per under 36 spetta per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022.

Come specificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge di Bilancio per il 2021 – evidenzia l’INPS – il beneficio in parola è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

Da momento che si è ancora in attesa dell’orientamento della Commissione europea, l’INPS precisa che, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

7 aprile 2021

Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

Ulteriori chiarimenti dell'INPS

Con il messaggio 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) a favore delle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

L’esonero in parola è quello introdotto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che per effetto delle novità introdotte in Bilancio 2021 è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

 

Già con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS aveva fornito le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo. Tuttavia – spiega l’INPS – si è reso necessario chiarire alcuni punti. Più specificatamente:

 

  • Per quanto riguarda i rapporti di lavoro incentivati, l’esonero spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. Tali assunzioni devono riguardare donne con i previsti requisiti di svantaggio (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) e tali requisiti devono sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Quindi – esemplifica l’INPS – se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. In virtù di queste delucidazioni – specifica l’INPS – il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. Simmetricamente – ribadisce l’Istituto – l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

 

  • Per quanto attiene ai profili in materia assicurativa, l’INPS  rende noto che, riguardo all’applicazione della nuova agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, occorre fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL.

2 aprile 2021

Decontribuzione SUD

Specifici chiarimenti dell'INPS sulle agenzie di somministrazione

Con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’INPS ribalta l’interpretazione fornita col messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021: in caso di rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione SUD deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.

 

Infatti – spiega l’INPS – con riferimento al contratto di somministrazione, l’articolo 33, comma 2, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Di conseguenza, il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive ovvero oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo di somministrazione, come espressamente previsto all’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, devono essere sempre imputati all’utilizzatore.

 

Pertanto, con specifico riferimento al godimento delle agevolazioni, le Agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.

29 marzo 2021

Integrazioni salariali Covid-19 dal DL Sostegni

L'INPS pubblica in un messaggio le prime istruzioni

Col messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l’INPS ha pubblicato le prime istruzioni relative ai trattamenti di CIGO, CIG in deroga e Assegno Ordinario previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni).

 

Da un lato, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 (art. 8 comma 1); dall’altro, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 8 comma 2). Per tutti questi trattamenti integrativi non è richiesto alcun contributo addizionale.  L’Istituto, inoltre, precisa che, a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021, sarà possibile richiedere i nuovi periodi d’integrazione anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza e per lavoratori che risultino alle loro dipendenze al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge). Ancora, l’INPS annuncia che apposite circolari illustreranno nel dettaglio la disciplina inerente gli ammortizzatori sociali testé introdotti.

 

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto Sostegni, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale COVID 19 – DL 41/21.

 

Quanto ai termini decadenziali, l’INPS specifica che in base alla norma in esame le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario, devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ma, come da prassi recente, vi è nella norma il solito rinvio, in fase di prima applicazione, del termine di decadenza alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021. Dal momento che – rileva l’INPS – detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

 

Per quanto concerne il pagamento diretto da parte dell’Istituto, l’INPS informa che il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini – ribadisce l’INPS – il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, l’INPS informa che rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Riguardo al pagamento diretto, l’Istituto precisa che l’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021, richiama anche l’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regolamenta il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%. Conseguentemente, la citata disciplina – conferma l’INPS – trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni.

Un’importante novità riguarda le settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021: l’INPS conferma che i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto (prima tale possibilità sussisteva solo per le aziende plurilocalizzate). Di conseguenza, per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa disciplinate dal medesimo articolo 8 e, quindi, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato UniEmens-Cig. Quanto ai contenuti della modifica normativa e le conseguenti indicazioni operative, che consentano la gestione informatica del nuovo flusso, l’Istituto annuncia che saranno illustrati da apposita circolare di prossima pubblicazione.

26 marzo 2021

Congedo SARS Covid-19 per genitori

In un messaggio l'INPS fornisce le prime indicazioni in materia

L’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha introdotto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

 

Con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l’INPS fornisce le prime informazioni in materia e preannuncia che esporrà in una circolare di prossima pubblicazione le relative indicazioni operative.

I destinatari del provvedimento sono i genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Il requisito della convivenza e dell’età inferiore ai 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

 

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo Covid-19, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena l’Istituto avrà adeguata la relativa procedura informatica.

 

L’INPS comunica che la predisposizione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande relative al congedo in oggetto sono in fase di allestimento, ma comunque chiarisce che è già possibile fruirne facendone richiesta al proprio datore di lavoro, presentando successivamente l’apposita domanda telematica. Sarà un successivo messaggio a comunicare il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.

24 marzo 2021

Decreto sostegni

Proroga per i Lavoratori "fragili" e NASPI più semplice

Nella Gazzetta Ufficiale n° 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (c.d. “Decreto Sostegni”). Tra le nuove misure si segnalano quelle a sostegno dei lavoratori cosiddetti fragili, ossia lavoratori disabili connotati da situazione di gravità, e la cancellazione per il 2021 di un requisito altrimenti indispensabile per la fruizione della NASPI da parte del lavoratore che ha perso l’occupazione.

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ (ART. 15)

Viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la validità delle disposizioni dell’art. 26 del DL Cura Italia, laddove non possa essere resa la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i lavoratori in condizione di c.d. fragilità (lavoratori con disabilità grave). La stessa norma prevede, altresì, l’applicabilità della misura anche retroattivamente, dal 1° marzo 2021, per coprire il vuoto normativo intercorso tra il 28 febbraio e la proroga (il 23 marzo 2021).

Come noto per tale fattispecie di lavoratori il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero. A tal proposito la nuova formulazione del decreto Sostegni chiarisce che tale assenza:

  • non è computabile nel periodo di comporto

  • non comporta una diminuzione delle somme erogate dall’INPS per l’indennità di accompagnamento per minorazione civile.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (ART. 16)

Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021, per le indennità di disoccupazione (NASPI) concesse non sarà necessario che sussista il requisito di cui all’art 3, comma 1, lettera c) del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (i 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento).

15 marzo 2021

Congedi Covid-19

Il governo rinnova l'istituto emergenziale
 

Con il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, entrato in vigore da subito, il governo ha rinnovato la possibilità di fruire di lavoro agile o, laddove questo non sia possibile, a congedi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano figli conviventi (fino a 16 anni di età), per i quali le autorità sanitarie competenti abbiano stabilito la DAD (didattica a distanza), la quarantena o siano in stato di malattia conclamata da Covid-19.

 

Per chi ricorrerà al congedo sarà riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.

 

Se i figli di tali lavoratori dipendenti appartengono alla fascia di età tra i 14 e i 16 anni, non vi sarà alcun compenso e/o indennità, né riconoscimento della contribuzione figurativa; sarà tuttavia possibile per i loro genitori, lavoratori dipendenti, astenersi dal lavoro, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 30/2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, potranno essere convertiti, a domanda, nel congedo in parola, con diritto all’indennità di cui sopra e non saranno computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di anni 14 potranno scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per la DAD, la quarantena o la malattia da Covid-19 dei figli. Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus, inoltre, sarà erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

 

In attesa della pubblicazione da parte dell’INPS delle relative istruzioni operative di merito, vale la pena di sottolineare che il decreto-legge n.30/2021 stabilisce che sia il bonus baby-sitting, sia il congedo covid-19 saranno fruibili in maniera alternativa da uno solo dei genitori e solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo covid-19 medesimo o sia un lavoratore-agile per le stesse motivazioni elencate dal decreto-legge.

10 marzo 2021
DIFFERIMENTO DEI TERMINI decadenziali

Per CIGO, CIG in deroga e Assegno Ordinario sono rimandati al 31 marzo 2021
 

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l’INPS chiarisce quali domande di integrazione salariale sono oggetto del differimento al 31 marzo 2021 introdotto dal decreto Milleproroghe (art. 11, commi 10-bis e 10-ter, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).

 

L’Istituto stabilisce che rientrano nel differimento in oggetto tutte le domande di cassa integrazione ordinaria o in deroga, di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali o del FIS, i cui termini di trasmissione siano scaduti al 31 dicembre 2020. Dal combinato disposto del decreto Milleproroghe e dal fatto che le domande per i suddetti trattamenti integrativi avrebbero dovuto essere trasmesse entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’Istituto deduce che possano beneficiare di tale differimento le domande relative ai trattamenti connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi fino a novembre 2020 incluso.

 

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari al pagamento diretto, o per il saldo dei trattamenti connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 i cui termini siano scaduti entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, relativamente all’invio dei modelli SR41 e SR43, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020, ovvero quelli la cui autorizzazione sia stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

 

L’INPS distingue tra datori di lavoro che per i periodi oggetto del differimento non abbiano ancora trasmesso istanza di accesso, rispetto a quelli che invece l’abbiano già trasmessa. I primi potranno trasmettere l’istanza ex novo entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021; gli altri, a seconda che abbiano ricevuto un respingimento totale o parziale dell’istanza già presentata, con motivazione esclusivamente riconducibile a inoltro tardivo della stessa, dovranno:

 

  • non riprodurre alcuna istanza, qualora il respingimento sia totale

  • ripresentare istanza relativamente ai soli periodi respinti, in caso di rigetto parziale dell’istanza

 

Infine, l’INPS conferma che anche in relazione al tardivo inoltro dei modelli SR41 e SR43 sarà seguita una procedura analoga e in relazione alle modalità operative di recupero delle istanze di trattamento integrativo e di pagamento diretto le Strutture territoriali provvederanno alle istruttorie e/o alle liquidazioni dei trattamenti autorizzati secondo le istruzioni che saranno rilasciate con un successivo messaggio.

2 marzo 2021

Ripresa dei versamenti contributivi sospesi per l’emergenza da Covid-19

L'INPS emana nuove istruzioni in un messaggio

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Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l’INPS impartisce le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti dei contributi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateazione, ai sensi dei decreti-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020, n. 157, e successive modificazioni.

 

Il versamento dei contributi sospesi – comunica l’Istituto – si dovrà effettuare in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per il versamento si dovrà utilizzare il modello F24 e nel flusso Uniemens le aziende con dipendenti dovranno utilizzare i seguenti codici attribuiti alle sospensioni contributive previste dalle norme rispettive sopra citate:

 

  • N974 – Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e decreto-legge n. 157/2020 art.2 comma 3

  • N975 – Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1

  • N976 – Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2

 

Nella “Sezione INPS” del modello “F24” si dovrà indicare il codice causale DSOS, esponendo la matricola aziendale seguita dallo stesso codice N9.. utilizzato nelle denunce. L’INPS rammenta che il codice N974 è riferito alle mensilità di ottobre e novembre 2020 e, nel caso in cui il contribuente abbia diritto ad entrambe le sospensioni, deve compilare due righe distinte, una per ciascun mese. A titolo illustrativo l’Istituto riporta il seguente esempio di compilazione:

Inoltre, l’INPS chiarisce che, per il versamento delle rate sospese in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo RC01.

 

Quanto poi ai committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’INPS ricorda che in base ai documenti di prassi già sin qui emanati, la contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione con i seguenti codici:

 

  • 32 – sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1

  • 33 – sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2

  • 34 – sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3

 

Quindi, prosegue l’Istituto, i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi. Essi devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

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Infine, per tutte le Gestioni, l’INPS conferma che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 e che il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

Da ultimo, l’INPS precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati dalle norme sopra citate, la cui scadenza ricade nei periodi oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 e come da prassi, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati. Chiaramente, l’Istituto avvisa che, laddove l’Agenzia delle Entrate accerti l’insussistenza – in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva oggetto del presente messaggio – dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non verranno riconosciuti e risulterà applicabile il regime sanzionatorio ordinario di cui all’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

26 febbraio 2021

Esonero per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi del decreto Agosto

L'INPS fornisce ulteriori chiarimenti

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Con il messaggio n. 832 del 25 febbraio 2021, l’INPS comunica che, in considerazione delle numerose richieste pervenute, è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale L537, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 decreto-legge n. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC (così è conosciuto tale incentivo) anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

 

In precedenza l’INPS ha emanato le prime istruzioni relative all’esonero in parola con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, alla cui lettura si rimanda per una più approfondita trattazione dell’agevolazione in argomento.

25 febbraio 2021

Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

I primi chiarimenti da parte dell'INPS

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La legge Fornero ha introdotto nel 2012 un esonero contributivo volto ad agevolare e stabilizzare le assunzioni di donne disoccupate o inoccupate, soprattutto in presenza di altri indicatori di disagio (residenza in aree di crisi, settori lavorativi con forti disparità di genere). La legge di Bilancio per il 2021 ha rilanciato tale esonero, potenziandolo: “Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui” (art. 1, comma 16 L. n. 178/2020).

 

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS ha emanato i primi chiarimenti relativi alla fruizione di tale esonero contributivo, puntualizzando però che, tale beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, l’Istituto preannuncia che sarà diramato un ulteriore successivo messaggio, in cui saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

25 febbraio 2021

Criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. L'INPS emana alcune precisazioni in un messaggio

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Col messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021, l’INPS precisa quali siano i criteri di accesso all’istituto dell’Assegno Ordinario erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà Bilaterali, alla luce di quanto già stabilito con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021.

 

In quella circolare, infatti, l’Istituto affermava, contrariamente agli indirizzi precedentemente forniti, che ai fini dell’accesso al trattamento richiesto, l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.

 

L’Istituto, col messaggio sopra citato chiarisce che tale condizione  riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

 

Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi dei sopra citati decreti, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.

 

Infine, l’Istituto conferma la possibilità di richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale competente.

22 febbraio 2021

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale

L'INPS pubblica le prime istruzioni operative in una circolare

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Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla fruizione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che non ricorrono a trattamenti di integrazione salariale, così come stabilito dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio per il 2021).

 

Tale agevolazione riguarda esclusivamente i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale per COVID-19 introdotti dalla medesima legge di Bilancio 2021. Per fruire dell’esonero in parola, tali datori di lavoro dovranno aver fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, di trattamenti integrativi riconosciuti secondo la disciplina relativa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

L’esonero contributivo sarà equivalente alle ore d’integrazione fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e giugno 2020, ad esclusione dei premi e dei contributi versati all’INAIL. Quindi l’esonero consiste nella contribuzione non versata dai suddetti datori di lavoro per le ore integrate dall’Istituto in tali periodi. Tale somma rappresenta il tetto massimo utilizzabile come sgravio e dovrà essere fruito per un periodo massimo di 8 settimane entro il 31 marzo 2021, riparametrandolo e applicandolo su base mensile.

 

Per poter usufruire di tale agevolazione, i datori di lavoro richiedenti dovranno possedere i consueti requisiti di regolarità contributiva e di rispetto delle basilari norme in tema di contrattazione collettiva, sicurezza e condizioni di lavoro. Inoltre, ai fini della legittima applicazione dell’esonero – prosegue l’INPS –  il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero e quindi fino al 31 marzo 2021.

 

Per quanto concerne la compatibilità di tale esonero con altre agevolazioni in essere, l’INPS ribadisce che esso è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

 

L’Istituto pone in evidenza il fatto che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e con successivo apposito messaggio saranno emanate le istruzioni per la sua fruizione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro

18 febbraio 2021

INPS

Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale

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Col messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, l’INPS chiarisce il dubbio di alcune Strutture territoriali, le quali respingono le domande di indennità NASpI  dovuta per la risoluzione consensuale a seguito di accordo collettivo aziendale che rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Infatti, la normativa introdotta col c. d. decreto-legge Agosto, riconfermata dalla legge di Bilancio per il 2021 (Art. 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; art. 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo contenute nella stessa normativa non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

 

Sul punto, l’Istituto fa presente che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

29 gennaio 2021
INPS – Integrazioni Salariali Covid-19

Le nuove indicazioni in un messaggio
 

Con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni per la presentazione delle istanze di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, ai sensi delle novità legislative introdotte dalla legge di Bilancio per il 2021.

In base a tali disposizioni, infatti, tutti i datori di lavoro che hanno interrotto o ridotto l’attività per eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 possono richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), pari a 12 settimane. Gli eventuali periodi di integrazione salariale già richiesti in precedenza e concessi, che si collocano anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, saranno così imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Novità importante della normativa in parola è che viene differenziato il periodo temporale utile per la fruizione del trattamento integrativo: i trattamenti di CIGO dovranno collocarsi esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga dovranno collocarsi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

 

Il messaggio precisa anche che saranno oggetto dei trattamenti in oggetto i soli lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 1° gennaio 2021 e specifica che per i lavoratori oggetto di trasferimento di azienda ex art. 2112 C.C. o assunti per cambio di appalto, si computerà anche il periodo durante il quale essi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

 

L’INPS inoltre conferma che per i suddetti trattamenti integrativi non vi sarà obbligo di versare il contributo addizionale.

 

Quanto alla trasmissione delle domande di CIGO, CIGD e ASO, l’INPS comunica che sul suo sito istituzionale, nei servizi telematici per la trasmissione delle domande, è stata istituita la nuova causale “COVID 19 L. 178 / 20″. L’INPS precisa anche che sarà possibile inoltrare le istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle 6 settimane richieste ai sensi del decreto Ristori (DL 137/2020).

 

Infine, quanto a termine per la trasmissione delle istanze, l’INPS conferma che esso coincide con la fine del mese successivo al quale ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività. Come da consolidata prassi, anche in questo caso, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della L. 178/2020, ossia entro il 28 febbraio 2021.Tale termine non è – conclude l’INPS – assoluto: qualora per periodi plurimensili di sospensione o riduzione di attività lavorativa non si rispetti il termine previsto per la presentazione dell’istanza, questa sarà parzialmente accolta per il periodo residuo che risulti ancora eventualmente nei termini di legge.

18 gennaio 2021

INPS – Quarantena e Lavoratori Fragili

Prorogate le tutele introdotte dal decreto Cura Italia
 

Con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, l’INPS recepisce le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 481 – 484, L. n. 178/2020) relative alle tutele introdotte ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i soli lavoratori  dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili.

Per i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, il messaggio  segnala che ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, della legge n. 178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.

In seconda battuta, relativamente alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, che era già stata prorogata  fino al 15 ottobre 2020 dall’articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la legge di Bilancio 2021 ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (art. 1, comma 481, L. n. 178/2020). La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine – conclude l’Istituto – la legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 – in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 – che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

14 gennaio 2021

INPS – Sospensione dei versamenti per l’emergenza Covid-19

Rilasciate le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti della seconda tranche di contributi sospesi

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Con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2020, l’INPS fornisce le indicazioni operative per il versamento del 50 per cento delle somme dovute per effetto della sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale importo – ricorda l’Istituto – può essere versato in unica soluzione o a rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di ventiquattro, senza applicazione di sanzioni, né di interessi. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto dall’INPS anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

 

L’Inps ricorda altresì che, per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00 e il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali. Se poi non verrà regolarizzato tale debito residuo, anche attraverso la rateazione di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, l’Istituto procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

 

Le Aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 per il versamento delle ulteriori ventiquattro rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50 per cento delle somme dovute, provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Per le altre gestioni si invita a prendere visione del testo completo del messaggio INPS n. 102 del 13 gennaio 2020.

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