19 luglio 2022
Cessione dei bonus energia elettrica e gas
L’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti acquistati
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Per contrastare gli effetti dell’aumento del costo per elettricità e gas, nel corso del 2022, il Legislatore è intervenuto più volte per mitigare l’impatto economico, negativo, nei confronti di imprese e famiglie.
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Con alcuni provvedimenti legislativi, sono state introdotte misure riequilibrative sotto forma di credito d’imposta: nello specifico, entro il 31 dicembre 2022, la disciplina di riferimento dispone che tali contributi straordinari siano utilizzati in compensazione oppure ceduti integralmente a terzi.
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Per consentire agli aventi diritto l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito i seguenti codici tributo:
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“6960 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022”, Risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022;
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“6961 – Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6966 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – articolo 15.1 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022”, Risoluzione n. 28/E del 13 giugno 2022;
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“6962 – Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 5 del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6963 – Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6964 – Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 18/E del 14 aprile 2022;
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“6965 – Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022”, Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 253445 del 30 giugno 2022, di contro, sono state definite le modalità di attuazione in ordine alla cessione e alla tracciabilità dei bonus in esame.
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In particolare, si stabilisce che:
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la cessione dei crediti sia comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 7 luglio 2022 e sino al 21 dicembre 2022;
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i cessionari/acquirenti fruiscano dei contributi straordinari, entro il 31 dicembre 2022 tramite modello F24, ovvero, per l’importo totale, procedano ad un ulteriore e successivo trasferimento a favore di terzi ‘qualificati’.
Con Risoluzione 38/E del 12 luglio 2022, per consentire ai cessionari/acquirenti il godimento in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
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“7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – articolo 15 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
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“7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17”;
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“7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – articolo 15.1 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
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“7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 5 del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17”;
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“7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”;
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“7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – articolo 4 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”;
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“7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione della delega di versamento (modello F24) da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i sopraelencati codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “Importi a debito versati”: nel campo “Anno di riferimento”, in formato “AAAA”, deve essere indicato il periodo cui si riferisce il bonus.
I crediti utilizzabili sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate, per i quali i cessionari/acquirenti abbiano confermato, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’accettazione ed optato per l’utilizzo in compensazione.
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Ricordiamo che, pena lo scarto del modello F24, l’Amministrazione Finanziaria controllerà che l’ammontare che si intende compensare non ecceda l’importo effettivamente disponibile: l’eventuale scarto verrà notificato tramite apposita ricevuta, consultabile attraverso i servizi/canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
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Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).