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Lavoro - Sindacale

Il Servizio Sindacale API Torino fornisce consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro e assistenza nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e con gli Enti ministeriali. In particolare il Servizio segue le imprese nella gestione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, fornisce consulenza nell’applicazione dei CCNL e in materia di legislazione del lavoro. Inoltre, viene fornita consulenza nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, CDS, procedure di licenziamento collettivo, FIS) e nell’avvio delle singole procedure.

Per informazioni - sindacale@apito.it - Tel 011.4513.248
12 marzo - Lavoro
In relazione alle esigenze di gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale a fronte dei provvedimenti di contenimento adottati dalle Autorità,  le Aziende associate potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.
Link al Sito istituzionale Cliclavoro per informazioni ed istruzioni operative in materia di “Smart  working”: 
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Pagine/Smart-working.aspx
Si ricorda che l’avvio dello smart working deve essere preceduto da una comunicazione telematica da effettuarsi collegandosi al suddetto Sito ministeriale.

26 marzo
EMERGENZA CORONAVIRUS 
COVID-19, CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Firmato l’accordo quadro regionale tra la Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi


A fronte dell’estrema gravità della situazione attuale e nell’ottica di promuovere ogni iniziativa che possa contribuire ad evitare pesanti ricadute negative sul piano occupazionale, l’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi hanno manifestato il comune intento di  promuovere un utilizzo esteso degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di tipo ordinario, integrati dalla CIG in deroga.
Pertanto, hanno convenuto di attivare le procedure previste all’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sulla base delle risorse stanziate dal Governo la cui prima tranche è stata ripartita fra le Regioni con Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020, che ha assegnato al Piemonte 82.506.160 Euro. 

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Si illustrano qui di seguito, i contenuti essenziali dell’accordo quadro raggiunto nella tarda serata del 26 marzo 2020. 

 

LO STRUMENTO NON È ANCORA CONCRETAMENTE OPERATIVO IN QUANTO DEVONO ANCORA ESSERE DEFINITI GLI ADEGUAMENTI INFORMATICI DEL SISTEMA AMINDER NONCHE’ GLI STANDARD DOCUMENTALI.  

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DATORI DI LAVORO LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA
La CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di Solidarietà  Bilaterali per tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, ad eccezione dei dirigenti. 
Le imprese che possono accedere solo alla CIGS e non alla CIGO (quali ad esempio le aziende commerciali sopra i 50 dipendenti non versanti ad altra forma previdenziale in materia di ammortizzatori sociali), hanno titolo a richiedere la CIG in deroga non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

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LAVORATORI BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020. 
I lavoratori intermittenti possono beneficiare dell’integrazione salariale nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la presenza media sugli ultimi tre mesi, fino ad un massimo di 12 mesi.
Ai lavoratori somministrati non coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale l’integrazione salariale spetta solo se l’azienda presso cui operano beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti
Nel caso dei contratti di apprendistato, la tutela copre tutte e tre le tipologie previste dalla normativa (professionalizzante, qualifica e diploma professionale/istruzione secondaria e alta formazione e ricerca).
I lavoratori in forza ad aziende appaltatrici e ad aziende coinvolte in trasferimenti d’impresa, alla data del 23 febbraio 2020 hanno diritto al mantenimento dell’integrazione salariale anche in caso di subentro di altra impresa nella gestione dell’attività.
Ai dipendenti a tempo determinato la CIG in deroga può essere concessa solo fino alla naturale scadenza del contratto in essere e non può essere soggetta a proroghe.

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DURATA DELL’INTERVENTO
La procedura può coprire un periodo massimo di 9 settimane, pari a 63 giornate di calendario. 

In fase di prima presentazione le domande di CIGD devono avere decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 con una durata massima di 5 settimane e una minima di 5 giorni. 


PROCEDURA SINDACALE – ACCORDO - COMMISSIONE
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti il riconoscimento della CIGD è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale, da allegare alla domanda di CIGD, che può essere concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale anche in via telematica.
E’ prevista la costituzione di una Commissione Sindacale che avrà il compito di completare le procedure avviate dai datori di lavoro e non concluse entro 7 giorni dalle organizzazioni sindacali di categoria, con lo scopo di verificare la sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIG in deroga. 
Sul sito regionale sarà pubblicata una modulistica standard per facilitare la stesura dell’accordo sindacale. 
Ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti non è richiesto l’accordo sindacale, ma i medesimi sono tenuti ad allegare alla domanda di CIGD una dichiarazione in cui si attesti l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale che giustifichi il ricorso all’integrazione salariale. 
Il numero di dipendenti di riferimento è calcolato sull’organico presente alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto: i lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del Dlgs n. 81/2015.

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ADEMPIMENTI OPERATIVI
Fermo restando che al momento la CIGD non è ancora operativa, la domanda dovrà essere presentata alla Regione Piemonte utilizzando l’applicativo AMINDER entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di integrazione salariale richiesto.
L’autorizzazione verrà operata a consuntivo sulla base della rendicontazione dichiarata dal datore di lavoro sull’applicativo gestionale.

I dettagli operativi dell’intervento e le disposizioni relative alla fase di avvio del nuovo sistema saranno diffusi attraverso le pagine dedicate agli ammortizzatori sociali del sito della Regione Piemonte, sentite le parti sociali e la Direzione Regionale INPS.

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DIVIETO DI LICENZIAMENTO
I datori di lavoro dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero legati a situazioni di crisi aziendale, e avviare procedure di licenziamento collettivo. 
Sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio, così come previsto dall’art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.


Nota su Gestione dei Tirocini
In relazione ai progetti di tirocinio in corso e attualmente sospesi in ottemperanza alle misure restrittive di cui all’emergenza da COVID-19, le Parti hanno concordato di mantenere tali sospensioni anche in caso di ricorso alla CIG in deroga, o ad altre forma di integrazione salariale, e di  consentire la ripresa i detti percorsi, proroghe comprese, fino al loro termine naturale, non appena l’emergenza sarà conclusa e ci siano le condizioni per proseguire proficuamente le azioni di tutoraggio intraprese, anche in presenza di integrazione salariale ancora in atto.

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Si precisa che l’allegato accordo in versione PDF è stato raggiunto in teleconferenza tra le Parti Sociali nel rispetto delle attuali restrizioni a salvaguardia della salute. Le stesse Parti  stanno già procedendo agli adempimenti relativi alla sottoscrizione in via telematica.


Nel riservarci di fornire tempestivi aggiornamenti in relazione alle ulteriori modalità applicative per l’accesso alla CIGD, per qualsiasi esigenza di chiarimento le aziende associate possono contattare la Segreteria dell’Area Lavoro, 011-4513248 oppure sindacale@apito.it
 

12 marzo - Contratti

Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo.
Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota
QUI.
Per avere un ulteriore analisi della situazione dal punto di vista dei risvolti giuridici, è possibile consultare la nota “L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui contratti - conseguenze e rimedi”
QUI

11 marzo - Lavoro

Qualora le aziende associate abbiano l’esigenza di affrontare criticità sulla gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale tenuto conto del continuo evolversi della situazione anche sotto il profilo normativo, potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.

 

Allo stato attuale si segnala il differimento al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica- CU 2020 ordinaria. Resta confermato lo stesso termine per la consegna della Certificazione Unica - CU 2020 sintetica ai dipendenti (clicca QUI per un approfondimento).

11 marzo - Contratti
Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota QUI.

11 marzo - Lavoro

I lavoratori possono circolare liberamente per spostarsi dalla propria abitazione (anche nelle zone soggette a misure più stringenti), per andare al posto di lavoro. Vengono comunque raccomandate le misure di prevenzione e attenzione già illustrate e diffuse in precedenza.

 

Sul tema del lavoro si raccomanda inoltre per i datori di lavoro di promuovere il più possibile nel periodo di vigenza del decreto (almeno fino al 3 Aprile 2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie di congedo ordinario ed altri istituti contrattuali quali la riduzione dell’orario di lavoro oltre che l’attivazione di “smart working” ove possibile.

11 marzo - Trasferimenti

Gli spostamenti sono limitati alle condizioni di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di emergenza". In altri termini, le limitazioni introdotte, non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. La giustificazione dei comprovati motivi di lavoro può essere documentata con qualsiasi mezzo e documento anche solo una auto-dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Le comprovate esigenze lavorative possono quindi essere quelle di entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

 

E’ possibile anche usare un modulo di autocertificazione scaricabile QUI.

 

Sulla base delle prime richieste delle imprese e controlli da parte degli Agenti di Pubblica Sicurezza è consigliabile accompagnare il modulo di autocertificazione con la dichiarazione, scaricabile qui da parte del Datore di lavoro che conferma la “comprovata esigenza lavorativa” per il singolo lavoratore.

 

Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi.

Rientrano tra “comprovate esigenze lavorative” quindi tutte le attività di impresa.

Limitazione alle attività commerciali

 

La limitazione delle attività lavorative riguarda in maniera più pesante invece gli esercizi commerciali, ristorazione e somministrazione cibi/bevande, che hanno regole più stringenti sia in termini di orario (apertura dalle ore 06 alle ore 18.00) sia in termini di divieto di somministrazione al banco o chiusure nel week-end.

8 marzo - Trasferimenti

Dopo una prima notizia non ufficiale in cui sembravano vietati tutti i trasferimenti interni alle Province e tra zone a maggior rischio ed il resto del territorio nazionale, si conferma che gli spostamenti sono limitati per le condizioni di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di emergenza".

Tale previsione normativa è stata in parte oggetto di una prima nota interpretativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presente anche sui siti dei Ministeri Competenti. La nota tratta i temi del Trasporto Transfrontalieri e Trasporto delle Merci in genere. La nota spiega come le limitazioni introdotte oggi nel DPCM 8 Marzo 2020, non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. La giustificazione dei comprovati motivi di lavoro può essere documentata con qualsiasi mezzo e documento anche solo una auto-dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Le comprovate esigenze lavorative possono quindi essere quelle di entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Sul tema delle merci, in generale, i mezzi di trasporto possono entrare ed uscire dai territori interessati anche all’interno delle zone con maggiori rischi. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi.

Rientrano tra “comprovate esigenze lavorative” quindi tutte le attività di impresa.

Questi i primi temi di maggior preoccupazione e potenziale interpretazione restrittiva che avrebbero determinato un potenziale blocco delle attività lavorative.

8 marzo - Limitazione attività lavorative

La limitazione delle attività lavorative riguarda in maniera più pesante invece gli esercizi commerciali, ristorazione e somministrazione cibi/bevande, che avranno regole più stringenti nella zona a maggior rischio e altre limitazioni parziali nel resto del territorio.

8 marzo - Lavoro

I lavoratori possono circolare liberamente per spostarsi dalla propria abitazione (anche nelle zone soggette a misure più stringenti), per andare al posto di lavoro. Vengono comunque raccomandate le misure di prevenzione e attenzione già illustrate e diffuse in precedenza.

Sul tema del lavoro si raccomanda inoltre per i datori di lavoro di promuovere il più possibile nel periodo di vigenza del decreto (almeno fino al 3 Aprile 2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di ferie di congedo ordinario ed altri istituti contrattuali quali la riduzione dell’orario di lavoro oltre che l’attivazione di “smart working” ove possibile.

Molti altri temi introdotti dal DPCM 8 Marzo 2020 saranno oggetto di specifiche Linee Guida Ministeriali di prossima pubblicazione e di cui vi daremo pronta notizia.


È disponibile un Quadro sinottico (di fonte Ministeriale) delle misure contenute nel DPCM 8 marzo 2020, cliccando QUI

6 marzo - Lavoro

Il diffondersi dell’epidemia ed i provvedimenti di contenimento adottati dal Governo e a livello locale possono generare criticità sulle attività produttive delle aziende, con conseguenti possibili riflessi sulla gestione dei rapporti di lavoro e degli adempimenti relativi all’amministrazione del personale.

Qualora le aziende associate abbiano l’esigenza di affrontare criticità, tenuto conto del continuo evolversi della situazione anche sotto il profilo normativo, potranno contattare l’Area Lavoro dell’Associazione che, in relazione al caso concreto, fornirà un’adeguata ed idonea consulenza e supporto sotto il profilo sindacale e previdenziale.

Allo stato attuale si segnala il differimento al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica- CU 2020 ordinaria. Resta confermato lo stesso termine per la consegna della Certificazione Unica - CU 2020 sintetica ai dipendenti (clicca QUI per un approfondimento).

6 marzo - Lavoro

Ad oggi per quanto riguarda gli aspetti di stretta natura contrattuale nessun provvedimento è stato assunto dal Governo.

Per quanto riguarda i rapporti con i fornitori cinesi sembrerebbe che le Autorità Cinesi abbiano prodotto più di 1.600 documenti che certificano le cause di forza maggiore per proteggere le aziende dai danni legali derivanti dal focolaio del Coronavirus. Il China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ha emesso 1.615 certificati fino a venerdì 14 febbraio, per le aziende che operano in oltre 30 settori, per un valore contrattuale totale di 109,9 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari). Il certificato esonererebbe, secondo la disciplina cinese, le aziende dall'obbligo di non adempiere o adempiere parzialmente ai propri obblighi contrattuali, dimostrando di patire circostanze che esulano dal loro controllo.
 

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare una nota QUI.

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