Lavoro - Previdenziale
Il Servizio Previdenziale API Torino si occupa di tre i grandi ambiti : previdenza, assistenza e retribuzioni. Le aziende trovano aiuto per gli adempimenti da effettuare nei confronti dei dipendenti e verso gli Istituti/enti previdenziali ed assistenziali; trovano informazioni sulle disposizioni di legge ed amministrative in materia di previdenza sociale, pensioni, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sugli adempimenti riguardanti la gestione separata INPS, oltre che sugli istituti retributivi contrattuali.
Per informazioni - previdenziale@apito.it - Tel 011.4513.248
Archivio lavoro - previdenziale:
Dal 14 gennaio al 30 aprile 2021
Dal 1 settembre al 21 dicembre 2020
Dal 29 giugno al 27 agosto 2020
Dal 23 giugno al 7 maggio 2020
Dal 4 maggio al 30 marzo 2020
Dal 26 al 23 marzo 2020
Dal 20 al 6 marzo 2020
4 maggio
Emergenza Covid-19, le novità previdenziali dalla conversione in legge del “Cura Italia”
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono state rese definitive, senza apprezzabili modifiche, le disposizioni in esso contenute, riguardanti le seguenti misure di sostegno dei lavoratori:
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congedi COVID-19 per genitori i cui figli siano interessati dalla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 (Art. 23 legge 24 aprile 2020, n. 27);
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estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la quale l’articolo 24 del decreto-legge è stato integralmente e fedelmente trasposto in analogo articolo della legge su menzionata;
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sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Una parziale modifica ha subito, invece, l’articolo 26 del DL Cura Italia, riguardante le misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. Eccone una sintesi.
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Il comma 1 vede una modifica dei riferimenti normativi: “Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”. Va precisato che, allo stato attuale, non è ancora stata emessa alcuna disposizione regolamentaria da parte dell’INPS in merito al conguaglio di tale prestazione da parte dei Datori di lavoro.
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Il comma introduce maggiori delucidazioni su chi e come dovrà produrre le certificazioni mediche fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, c. 3, della legge n. 104/1992, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, c. 1, della medesima legge, per i quali il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. La certificazione viene prescritta dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
29 aprile
Covid-19, aggiornamenti ENASARCO
Sospensione pagamento contributi del 1° trimestre 2020
Le aziende preponenti (cioè quelle che conferiscono il mandato ad un agente di operare in una determinata zona e per i prodotti che producono/commercializzano), in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 18 D.L. n. 23/2020, potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2020, in scadenza al 20 maggio 2020, con le seguenti modalità:
• pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
• pagamento dilazionato in 5 rate mensili, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Ai sensi dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, la sospensione contributiva è possibile per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia:
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con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
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con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, almeno pari al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
La sospensione opera, altresì, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi:
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per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
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per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
La sospensione riguarda il termine di pagamento dei contributi e non l’obbligo di dichiarazione delle provvigioni e dei relativi contributi dovuti a favore degli agenti/rappresentanti.
Pertanto, le aziende preponenti dovranno compilare la distinta online del 1° trimestre, entro il 20 maggio 2020, resa disponibile dalla Fondazione a partire dal 30 aprile 2020.
Per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare il documento di ENASARCO cliccando QUI, oppure contattare la Valeria Data, Responsabile Servizio Previdenziale, al numero 011 – 4513.248 (Segreteria Area Lavoro API Torino).
22 aprile
INPS
Congedo COVID-19: modalità di fruizione e compatibilità
Considerate le numerose richieste di chiarimenti in merito al congedo COVID-19 istituito dall’art. 23 del DL n. 18/2020, l’INPS ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, dedicato a chiarire la maggior parte dei dubbi sull’argomento.
L’Istituto ricorda in premessa che:
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il congedo COVID-19 è stato istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
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può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
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la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
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i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o del suo prolungamento nel periodo dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comunque astenutisi a vario titolo dall’attività lavorativa, possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita ai periodi pregressi a partire dal 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
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durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
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il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione e continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Qualora sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.
L’INPS, relativamente al congedo COVID-19, individua le seguenti situazioni di incompatibilità:
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Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni;
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in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive;
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la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
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il congedo Covid-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, così come è incompatibile con la fruizione contemporanea di riposi giornalieri da parte dell’altro genitore, sempre per lo stesso figlio;
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la cessazione dell’attività lavorativa durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 ne interrompe il diritto e le giornate successive non saranno computate né indennizzate. Tale incompatibilità sussiste anche nel caso in cui l’altro genitore appartenente al nucleo familiare cessi l’attività o il rapporto di lavoro;
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la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). L’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. A tal proposito l’INPS precisa che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare in maniera alternativa per il congedo COVID-19. Le due tutele, detto in altro modo, non sono tra loro cumulabili.
Infine, l’INPS, elenca i casi di compatibilità del congedo COVID-19 con altri istituti:
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in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
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qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
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la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
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la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare;
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il congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, in quanto tale istituto non qualifica il fruitore dello status di disoccupato, né di quello di non occupato. Analogamente, per i rapporti di lavoro part-time e di lavoro intermittente la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore;
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la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la percezione di una delle indennità, di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL n. 18 2020 (Bonus 600 euro), sia da parte del genitore richiedente sia da parte dell’altro genitore presente nel nucleo familiare;
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la fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività;
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il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio; analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio;
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le 12 giornate previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 sono soggette alle regole generali dei permessi di cui alla legge n. 104/1992;
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infine, è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo
22 aprile
INPS
Sospensione dei termini e dei versamenti per l’emergenza Covid19
Con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, l’INPS, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 del DL n. 18/2020, integra e/o modifica quanto già stabilito con circolare n. 37/2020 in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
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I soggetti interessati alla sospensione contributiva, secondo le disposizioni dell’articolo 62 del DL “Cura Italia” sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato abbiano ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
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Per tali soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Tale disposizione si applica anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo indicato nella norma (cfr. nota del MLPS prot. N. 2994 del 25 marzo 2020).
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L’INPS precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato. Quindi la sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 (i 6 mesi per il rimborso delle prestazioni tanto per intendersi). Invece, la sospensione trova applicazione con riferimento ai versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, nonché alle note di rettifica.
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L’INPS sottolinea l’incertezza ancora regnante per quanto riguarda la puntuale individuazione dei soggetti interessati alla sospensione contributiva. Il riferimento è all’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che individua quei soggetti che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Cura Italia, per i quali – afferma l’Istituto - le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite con successivo messaggio.
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In relazione alla quota contributiva a carico dei lavoratori, l’INPS conferma che il relativo versamento è altresì sospeso, anche qualora le trattenute siano già state effettuate in busta paga. Alla ripresa dei versamenti, si dovrà operare il riversamento all’Istituto delle quote sospese in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Inoltre, per effetto del DL Cura Italia, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica,
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assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche intervenute, notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
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Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai periodi di paga aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
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Per quanto concerne le modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi del DL n. 18/2020, con riferimento ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, i medesimi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, comunica l’INPS, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Inoltre, entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. A tal proposito – promette l’Istituto – verranno fornite successive istruzioni.
Relativamente al versamento delle cartelle emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché derivanti da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 , l’art. 68 comma 1 del DL n. 18/2020 sospende i termini di quelli scadenti nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020. I soggetti interessati, al riguardo, non dovranno formulare nessuna istanza e dovranno effettuare i versamenti entro il 30 giugno 2020, senza che si possa ottenere il rimborso di quanto già versato.
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L’INPS fa inoltre sapere che sospenderà fino alla data del 31 maggio 2020 l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
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Da ultimo l’INPS avvisa che, in forza dell’art 103 del DL n. 18/2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Di conseguenza i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. A tal proposito – ricorda l’Istituto – il ministero del Lavoro e delle politiche Sociali è intervenuto al fine di garantire una parità di condizione tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni e a trattare i soggetti per i quali è richiesta la verifica della regolarità nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano del suddetto prolungamento di efficacia del Documento già rilasciato con esito regolare. Pertanto, nelle ipotesi di assenza di un Documento Durc On Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti a quella data come presupposto del positivo rilascio.
15 aprile
INAIL pubblica le FAQ sull’infortunio da Covid-19
Dopo la pubblicazione della Circolare del 3 aprile 2020, n. 13, l'INAIL, il 10 aprile ha pubblicato un utile guida orientativa tra i numerosi quesiti che la circolare ha suscitato. Tale guida si concentra sulle modalità di riconoscimento dell’infortunio e sulle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.
Per i dettagli si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
10 aprile
Covid-19, novità dall’Agenzia delle Entrate
Disposizioni per il conguaglio del premio di 100,00 euro DL18/2020
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.18/E del 09/04/2020, ha fornito chiarimenti in merito al “premio spettante ai lavoratori dipendenti”, con particolare riferimento a quanto indicato nelle risposte ai quesiti 4.1 e 4.4 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, anche attraverso alcune esemplificazioni.
Ai sensi dell’articolo 63 del D.L. n.18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia” ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000,00 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro:
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perché ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working;
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perché è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).
Ai fini della determinazione dell’importo spettante può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo.
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100,00 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.
Il premio spetta, altresì, al lavoratore indipendentemente dal contratto, a tempo pieno o part time.
Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100,00 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare.
A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
La risoluzione dell’Agenzia termina con una serie di esempi esplicativi cui si rimanda.
9 aprile
Decreto Liquidità, le disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e fiscale
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’08/04/2020) prevede numerosi interventi a favore delle aziende, tra cui misure in materia di lavoro, previdenza sociale e fiscale. Si riportano, di seguito, gli articoli d’interesse.
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ART. 18 - Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dei 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:
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alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti di imposta, comprese le trattenute delle addizionali regionali e comunali;
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all’IVA;
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ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Per i medesimi soggetti sopra indicati, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge), la sospensione di cui ai precedenti punti, opera se la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, risulta almeno pari al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
La sospensione opera, altresì, a prescindere dal calo di fatturato o dei corrispettivi:
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per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;
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per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del periodo di imposta precedente, la sospensione sì applica in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e del mese di e del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
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I versamenti sospesi avverranno, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Restano ferme le precedenti disposizioni circa le sospensioni stabilite dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (per il mese di aprile 2020) e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (per i mesi di aprile e maggio 2020).La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.
L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma2, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18.
ART. 21 - Rimessione in termini per i versamenti
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, prorogati ai 20 marzo 2020 dall’articolo 60 del decreto-legge n.18/2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
ART. 22 - Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
Per l'anno 2020 il termine di consegna della Certificazione Unica è prorogato al 30 aprile; per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se le stesse sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile.
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ART. 35 - Pin INPS
Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
7 aprile
Covid-19, aggiornamento INPS
Proroga dei termini del Congedo COVID19
Con il messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, l’INPS comunica la proroga dei termini per la richiesta del congedo parentale COVID19, previsto dall’articolo 23 del decreto-legge n. 18 del 2020, che aveva previsto un congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.
I termini precedenti erano fissati al 3 aprile 2020 dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020. Alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sentito il parere ministeriale, tali termini slittano fino al 13 aprile.
Come già regolamentato dall’Istituto, con la circolare n. 45/2020, tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.
L’Inps ricorda inoltre che la fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
6 aprile
Covid-19, novità dall’Agenzia delle Entrate
Disposizioni per il conguaglio del premio di 100 euro ex DL18/2020
L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione per quanto concerne il premio di 100 euro istituito dal decreto-legge Cura Italia in favore dei lavoratori dipendenti, emanando apposita Risoluzione, la n. 17/E del 31 marzo 2020, e successivamente pubblicando una serie di FAQ alla sezione 4 della circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.
Il premio è stato istituito in favore dei lavoratori dipendenti che nel corso dell’anno fiscale precedente non abbiano un reddito complessivo da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro. Esso spetta per il mese di marzo 2020, non concorre alla formazione del reddito e deve essere proporzionato ai giorni di lavoro effettivo svolti presso la propria sede di lavoro.
I datori di lavoro dovranno, per espressa disposizione della norma, riconoscere tale emolumento ai propri dipendenti a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il conguaglio di fine anno. Potranno portare in compensazione tale erogazione mediante F24. Con la risoluzione 17/E l’Agenzia ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per tale operazione, ovvero:
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• 1699 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020
Tale codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov/mese rif.” e “anno di riferimento” saranno come di consueto indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Al fine di chiarire i numerosi interrogativi posti dalla norma in questione, l’Agenzia ha poi pubblicato una serie di risposte nella circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, che di seguito si riepilogano.
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L’Agenzia delle entrate ritiene che, al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per determinare l’importo del premio, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
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Considerato che l’importo del premio è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti cessati a marzo 2020 spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede calcolati come illustrato al punto precedente.
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La logica della disposizione normativa persegue l’obiettivo di dare premiare i dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo, senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, pertanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti, o in missioni, o presso sedi secondarie dell’impresa. Per lo stesso principio, restano esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (smart working).
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Per quanto concerne i part-time, i permessi, le ferie e gli altri istituti contrattuali e di legge, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che, indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, siccome la finalità della norma è quella di premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, secondo l’Agenzia non devono considerarsi nel rapporto, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia e, in base al medesimo principio, devono essere esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
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L’Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’articolo 63 del DL n. 18/2020, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
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Il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020, secondo quanto disposto dal c. 2 art. 67 del DL n. 18/2020.
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Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, sarà necessario che il dipendente, al fine di ottenere il premio, rilasci al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
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Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la già citata risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo “1699” e per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP), il codice, “169E”, denominati “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
3 aprile
Covid-19, EBM introduce l’indennità da ricovero per contagio da COVID-19
Il Fondo EBM Salute ha deliberato di integrare il Piano Sanitario con una prestazione specifica per rispondere appunto alle esigenze di natura sanitaria che possono essere determinate dall’emergenza Covid-19.
Ecco la sintesi di quanto deciso:
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prevista una Indennità da Ricovero per Contagio da Covid-19 che, in caso di ricovero presso strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute per il trattamento del virus, prevede un importo pari a € 40,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore ai 30 giorni all’anno (la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria);
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prevista anche una indennità post ricovero pari a: > € 500,00 nel caso in cui la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia sub intensiva > € 1.000,00 nel caso in cui la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia intensiva.
La garanzia è valida retroattivamente a decorrere dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 ed è gratuita.
Non è previsto alcun contributo aggiuntivo né per le aziende né per i lavoratori né per i loro familiari iscritti.
Per avere maggiori dettagli clicca QUI.
2 aprile
Covid-19, chiarimenti INPS
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Sono stati forniti chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito della circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020
L’INPS con il messaggio n.1373 del 25 marzo 2020 ha dato indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, così come già indicato nella precedente circolare n. 37 del 12 marzo 2020, a seguito di numerose richieste di chiarimento relative a quanto ivi disposto.
L’Istituto ha precisato che è stato necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la questione relativa all’obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali prevista dalle stesse disposizioni.
Il Ministero del Lavoro ha – come riporta il messaggio in oggetto – riconsiderato quanto previsto nella citata circolare INPS n. 37/2020, in linea col dettato normativo e con le istruzioni emanate dall’INPS in casi analoghi, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto d’urgenza (il dl n. 18/20020).
In particolare, l’art. 61 commi 2 e 5 del citato decreto, ha esteso quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. b) del DL n. 9/2020, ovvero la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali inclusi anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Allo stesso modo per i creditori d’imposta è sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell’inizio dell’emergenza, ove detto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.
Alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.
1 aprile
INPS, le istruzioni su Indennità Covid-19 e proroga dei termini della disoccupazione
Indicazioni anche per la proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
L’INPS, con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori, quali autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; impartisce anche le istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.
L’indennità in parola riguarda 5 categorie di beneficiari:
1. Liberi professionisti e CO.CO.CO.
2. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
3. I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
4. i lavoratori dello spettacolo
5. i lavoratori del settore agricolo
Di seguito si esaminano le disposizioni dell’Istituto relative alle prime due sottocategorie.
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Indennità per i liberi professionisti e i CO.CO.CO.
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Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 27 c. 1
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Beneficiari della misura:
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liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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CO.CO.CO. attive alla medesima data
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Per potere accedere all’indennità in parola gli i beneficiari su menzionati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie (quindi, tanto per chiarire, l’iscritto alla gestione separata, tanto per intendersi, versa l’aliquota contributiva del 34,23% per l’anno 2020)
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L’indennità prevista per le su nominate categorie di lavoratori è pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, la quale non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione di tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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Va detto che l’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
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Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 28 c. 1
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Beneficiari della misura: lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
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artigiani
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commercianti
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coltivatori diretti, mezzadri e coloni
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sono ricomprese tra le categorie dei beneficiari le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome
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Per poter accedere alla prestazione in parola, i lavoratori su menzionati non devono essere titolari di alcun trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti , al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco
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L’indennità prevista per le su nominate categorie di lavoratori è pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, la quale non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione di tale indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020
Indennità COVID-19: modalità di presentazione della domanda
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La domanda va rivolta all’INPS dai diretti interessati e in modalità esclusivamente telematica
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I canali messi a disposizione dall’Istituto per i potenziali fruitori sono:
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PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
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SPID di livello 2 o superiore;
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Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
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Carta nazionale dei servizi (CNS).
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In mancanza di una delle credenziali precedenti, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, inserendo della sola prima parte del PIN dell’Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta.
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In alternativa ai canali telematici si può richiedere l’indennità COVID-19 tramite il servizio di Contact Center integrato dell’INPS, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino potrà avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
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Il rilascio del nuovo servizio – avverte l’INPS – verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.
Possibilità di cumulo delle prestazioni
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Riferimento normativo: DL n. 18/2020, art. 31 c. 1
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Le indennità sopra citate non sono tra esse cumulabili e le stesse non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
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Sono pure incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di Ape sociale.
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Sono anche incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
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L’indennità di cui all’articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del citato decreto-legge
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Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27 e 28 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Nella medesima circolare n. 49/2020, l’INPS affronta anche la questione della proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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Riferimenti normativi: DL n. 18/2020, art. 33 c. 1 e seguenti
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in deroga alle previsioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 15, comma 8, del decreto legislativo n. 22/2015, il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL, è prorogato di ulteriori 60 giorni; il termine ordinario di 68 giorni passa a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
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Tale slittamento vale per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020
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L’INPS precisa che le prestazioni di disoccupazione in oggetto spettano dunque a decorrere:
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dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
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dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno
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dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
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L’INPS avverte che le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), saranno riesaminate d’ufficio in attuazione delle nuove disposizioni normative.
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Sono inoltre ampliati di sessanta giorni anche i termini previsti:
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Per la presentazione delle domande di incentivo all’autoimprenditorialità
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Per la dichiarazione annua di reddito presunto (laddove nell’anno di percezione del trattamento di disoccupazione sussistano altri redditi derivanti da attività autonoma o d’impresa individuale
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Anche in questo caso – avvisa l’INPS - le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte per decorrenza del termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015, saranno riesaminate d’ufficio, così come le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, all’articolo 10, comma 1, e all’articolo 15, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 22/2015, saranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
30 marzo
Covid-19, norme speciali INPS
In materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga
Nella circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l’INPS ha delineato le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e le modalità di richiesta e gestione delle medesime. In realtà sono poche le novità rispetto a quanto già diffuso con precedenti messaggi e circolari. Di seguito si riepilogano schematicamente le disposizioni dell’Istituto.
Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020
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La CIGO con causale COVID-19 nazionale la possono richiedere tutti i datori di lavoro ricadenti nelle categorie previste dall’art. 10 del D. lgs. n. 148/2015 e l’Assegno Ordinario, con la medesima causale, lo possono richiedere i datori di lavoro con più di cinque dipendenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D. lgs n. 148/2015 (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi (vedansi, rispettivamente, gli articoli 26, 27 e 40 del D. lgs. 148/2015) e che l’Istituto elenca in allegato 1 della circolare in parola.
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Le domande di CIGO e AO si presentano per i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020, anche in assenza di un’anzianità sull’unità operativa d’interesse pari ad almeno 90 giorni. L’Inps ricorda che, in questo caso, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
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Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata COVID-19 nazionale, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.
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L’ammortizzatore sociale con causale COVID-19 nazionale non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal FIS. Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs. n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Pertanto -sottolinea l’INPS, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
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I periodi autorizzati con causale COVID-19 nazionale sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario.
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Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del D.lgs. n. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La dispensa dall’osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all’adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo. Pertanto, all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
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Il termine di presentazione delle domande con causale COVID-19 nazionale è la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1321/2020, ossia il 23 marzo 2020, , il dies a quo coincide con quest’ultima e il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 è neutralizzato. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 23 marzo 2020 è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
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Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Quindi, l’azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari.
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Ferma restando la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, Il pagamento della prestazione può eccezionalmente essere richiesto in via diretta all’INPS e senza obbligo per l’impresa di produrre documentazione comprovante difficoltà finanziarie.
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Le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale COVID-19 nazionale possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.
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L’INPS informa che le domande di CIGO e Assegno Ordinario, presentate erroneamente con causale Emergenza COVID-19 D.L. 9/2020 da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, in domande con causale COVID-19 nazionale, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.
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L’INPS ritorna sull’annosa questione dell’eventuale presenza di ferie pregresse e ribadisce che non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o Assegno Ordinario e pertanto i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale non sono richiesti. Pertanto, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.
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L’INPS richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.
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L’Inps rammenta, infine, che per il Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 148/2015, Fondi non gestiti dall’INPS, è stata prevista l’erogazione di un assegno ordinario a carico dei medesimi Fondi, prevedendo inoltre uno specifico stanziamento a carico del bilancio statale per complessivi 80 milioni di euro, per l’anno 2020, che saranno trasferiti ai rispettivi fondi con decreti ministeriali.
Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020
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In base all’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva a seguito dell’emergenza COVID-19, possono accedere alla CIGO di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs. n. 148/15). Le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono solo presentare domanda di cassa integrazione in deroga, come successivamente specificato.
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Nell’eventualità di cui al precedente punto, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale COVID-19 nazionale – sospensione CIGS, appositamente prevista.
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La CIGO così richiesta sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso, ma l’INPS chiarisce anche che, nello specifico, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso. L’istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del Ministero. Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso - considerando tali quelli perfezionati o attivati dopo la data del 23 febbraio 2020 fino alla data di emanazione della circolare n. 47/2020 - indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale COVID-19 nazionale-sospensione CIGS, e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
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La Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps provvederà – a detta dell’Istituto – a caricare nella procedura “Sistema UNICO” i decreti ministeriali che dispongono la sospensione della CIGS. Le Strutture territoriali dovranno quindi chiedere l’annullamento parziale dell’autorizzazione collegata al decreto originario alla casella SistemaUnico.PSR@inps.it, allegando il file Excel di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 47/2020, con la rimodulazione del periodo e delle ore precedentemente autorizzate. Solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l’annullamento parziale dell’originaria autorizzazione le domande di CIGO per COVID-19 nazionale – sospensione CIGS potranno essere approvate.
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Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
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Alla cassa integrazione ordinaria concessa ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 si applica la medesima disciplina illustrata per i trattamenti richiesti con causale CIGO COVID-19 nazionale.
Disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)
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L’Assegno Ordinario è concesso limitatamente a nove settimane e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (vedasi l’allegato n. 1 della circolare n. 47/2020).
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Al trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015.
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Le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti hanno la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, che in questo non richiederà la produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
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Le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, invece, potranno accedere solo al pagamento diretto.
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Durante il periodo di percezione dell’Assegno Ordinario – informa l’INPS – non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
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Possono presentare domanda di Assegno Ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio n. 6 (23/02/2020), hanno in corso un assegno di solidarietà. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
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La durata di tale trattamento di integrazione salariale non può essere superiore a nove settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020. I periodi in cui vi è sospensione dell’assegno di solidarietà e sostituzione del medesimo con l’assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 148/2015, né si tiene conto, ai fini della durata, del limite delle 26 settimane nel biennio mobile di cui all’articolo 29, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015. Per questi periodi non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D.lgs. n. 148/2015
Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015
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ciascuna domanda di accesso all’Assegno Ordinario, con causale COVID-19 nazionale, può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi. L’INPS precisa che i datori di lavoro iscritti ai Fondi in questione, non aventi la disponibilità finanziaria (tetto aziendale) ovvero aventi una disponibilità parziale per l’accesso alla prestazione di assegno ordinario, in assenza di altri motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal DL 18/2020.
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Laddove l’accesso alla prestazione di Assegno Ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda, che l’azienda dovrà comunque comunicare all’Istituto. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa che dispensi in tal senso i datori di lavoro, in mancanza di tale adempimento la prestazione non potrà essere autorizzata.
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Anche per questi Fondi, L’INPS ribadisce che, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale, l’iter istruttorio delle domande è semplificato rispetto a quello ordinario, in quanto la valutazione in ordine alla integrabilità della causale COVID-19 nazionale non implica alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. Quindi, i datori di lavoro non sono obbligati ad allegare, a corredo della domanda, la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
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Quanto alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; vista la particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 148/2015
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I datori di lavoro interessati possono presentare domanda di accesso all’Assegno Ordinario con la nuova causale emergenza COVID-19 ai Fondi bilaterali alternativi. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020, trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
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Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: l’INPS fa presente che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo. L’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale emergenza COVID-19 è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione 7B.
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Domande di accesso all’assegno ordinario: la domanda di accesso alle prestazioni per i due Fondi di solidarietà bilaterali alternativi oggi attivi non deve essere presentata all’INPS, ma direttamente presso i rispettivi Fondi. Analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del decreto-legge n. 18/2020, anche per queste categorie di aziende dell’artigianato e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.
Cassa integrazione in deroga
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In base all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
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Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione.
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L’INPS ribadisce che, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale COVID-19 Nazionale alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. Ne deriva altresì che potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale COVID-19 nazionale (l’INPS cita ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
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Quanto agli accordi sindacali previsti dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge Cura Italia, l’INPS specifica che i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1.
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La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.
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Il trattamento integrativo in deroga si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
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Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), per il trattamento di cui al comma 1 dell’articolo 22 in commento, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, previsto dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 148/2015, né è dovuto il contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Non si applica altresì la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
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L’Istituto ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale COVID-19 nazionale, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).
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L’INPS poi ricorda che la prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, fatto salvo quanto previsto con riferimento alle c.d. aziende plurilocalizzate, per le quali la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga (si rinvia alla Circolare Inps n. 47/2020 per i dettagli).
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Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti. Sarà l’Istituto che provvederà all’erogazione della prestazione. Pertanto, le domande di accesso alla cassa in deroga devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
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L’Istituto provvede al monitoraggio della spesa fornendo i risultati dell’attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate. Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno emettere altri provvedimenti concessori.
Istruzioni operative e modalità di pagamento
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Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR 100”). La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”, indicando il numero di decreto convenzionale “33193”, appositamente istituito.
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L’INPS ricorda che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto Cura Italia, la cassa in deroga può essere concessa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs. n. 148/2015. Ne consegue che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41”), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
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Le Strutture territoriali dell’INPS procederanno con sollecitudine all’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC, al datore di lavoro.
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Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello SR 41, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
Adempimenti contributivi
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L’INPS ribadisce che alle integrazioni salariali emergenziali trattate dalla circolare n. 47/2020 (CIGO e Assegno Ordinario con causale COVID-19 nazionale e cassa integrazione in deroga) non si applica il contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015.
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Tutti i trattamenti di integrazione, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione al lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
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Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione ordinaria o in deroga da parte di datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, si precisa, considerato quanto disposto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 (il quale prevede la sospensione - e non l'interruzione - degli effetti della concessione della cassa integrazione precedentemente autorizzata), che il termine di decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, secondo quanto previsto dal già richiamato articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015.
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Inoltre, tenuto conto che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che il suddetto periodo non rileva neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020.